Riconoscimento o Disconoscimento di paternità/maternità
COS’È
Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto.
Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio naturale riconosciuto e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio "legittimo", con conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento etc.
CHI
Il riconoscimento o disconoscimento di paternità (o maternità) possono essere chiesti da:
- figlio maggiorenne;
-
se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa nel suo interesse da:
- madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto;
- curatore speciale qualora nessuno dei genitori abbia riconosciuto il figlio ancora minorenne, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni;
- discendenti del figlio naturale non riconosciuto che sia deceduto.
COME
La domanda deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza del convenuto tramite l’assistenza di un legale.
DOVE
Cancelleria Contenzioso Ordinario – III piano – Stanza 304
- Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
- Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e sig.ra Lisa TORMENA.
COSTO
Per la fase preliminare:
- il contributo non è dovuto nel caso in cui sia il minore ad agire tramite il curatore speciale altrimenti il contributo dovuto è quello indicato nello scaglione del valore indeterminabile;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
La fase contenziosa richiede l'assistenza del legale e i costi ordinari di una causa.
TEMPI
Tempo medio di definizione delle cause civili pari a un anno circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 243 bis e sgg. c.c.