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Ricorso per il mantenimento dei figli

COS’È

Entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze, anche se non sono uniti in matrimonio.

In caso di inadempimento, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore).

Inoltre, il codice prevede che, se i genitori non hanno mezzi, siano gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.

Per il mantenimento di figli naturali nati da coppie di fatto, una coppia di fatto che cessa la convivenza può rivolgersi al Tribunale per la gestione dei rapporti di affidamento e mantenimento dei figli.

CHI

Il ricorso può essere effettuato dal genitore nei confronti dell'altro genitore inadempiente rispetto ai figli naturali o chiunque vi abbia interesse.

COME

Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto tramite l’assistenza di un avvocato.

DOCUMENTAZIONE

Ricorso da presentare tramite l’assistenza di un avvocato, contenente le seguenti informazioni:

  • l’ufficio giudiziario a cui ci si rivolge;
  • le parti;
  • l’oggetto;
  • le ragioni della domanda;
  • le conclusioni.

Occorre inoltre:

  • documentazione anagrafica;
  • copia del CUD, del Modello 730 o del Modello Unico.

DOVE

Cancelleria Contenzioso Ordinario – III piano – Stanza 304

  • Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
  • Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e sig.ra Lisa TORMENA.

COSTI

  • Esente da contributo unificato;
  • € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.

TEMPI

Un mese circa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Artt. 147 – 148, 316-317 bis c.c..