Conversione del pignoramento
COS’È
È la richiesta del debitore di rateizzare il pagamento delle cose pignorate con una somma di denaro pari al debito ed alle spese di esecuzione.
CHI
La richiesta deve essere eseguita da colui che subisce il pignoramento (l’esecutato).
COME
La domanda di conversione del pignoramento deve essere presentata mediante istanza al Tribunale di residenza o di domicilio dell’esecutato.
L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
Tempi da rispettare:
- l’istanza va presentata non prima di 10 giorni dal pignoramento (termine dilatorio) e prima dei 90 giorni da pignoramento (termine perentorio);
- per il pignoramento immobiliare entro 120 giorni dal deposito dell’istanza, presentare il documento ipocatastale.
I tempi sono prorogabili da 7 a 12 mesi, ulteriormente prorogabili a 15 mesi.
DOCUMENTAZIONE
- Modulo “Istanza di conversione del pignoramento” congiuntamente ai titoli esecutivi e la trascrizione del pignoramento.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in Cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento.
DOVE
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari – III piano – Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Orietta TRAVAGLIATO.
COSTI
- Esente da contributo unificato, se è già stata depositata l’istanza di vendita;
- € 16,00 marca da bollo ogni 4 pagine e € 16,00 marca mandato, se non è stata depositata l’istanza di vendita.
TEMPI
Un mese circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.495 c.p.c..