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Istanza di ammissione al passivo

COS’È

È  l’atto con il quale un soggetto, che vanta dei crediti verso una persona fisica/giuridica dichiarata fallita, richiede di essere inserito nell’elenco dei creditori, ai fini del soddisfacimento dei crediti stessi all’interno della procedura.

La domanda di ammissione dei crediti è:

  • tempestiva, quando la richiesta viene depositata entro i trenta giorni prima dell’udienza fissata con la sentenza di fallimento per la verifica di crediti;
  • tardiva, quando viene depositata oltre i trenta giorni.

La domanda può essere presentata entro l’anno dall’esecutività del primo stato passivo.

CHI

Ciascun soggetto creditore deI fallito.

COME

L'istanza (in duplice copia) di ammissione allo stato passivo deve essere presentata al curatore tramite PEC.

DOCUMENTAZIONE

  • Istanza in duplice copia e in carta semplice secondo il Modulo “Istanza di ammissione allo stato passivo”.
  • È necessario allegare la documentazione che dimostri l’esistenza del credito.
  • Il ricorso va presentato specificando:
    • i dati del fallimento;
    • il nome del Giudice Delegato;
    • il nome del Curatore;
    • la data di udienza;
    • il credito che si intende insinuare, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione, con specificazione delle eventuali cause di prelazione;
    • l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un Comune nel circondario ove ha sede il Tribunale ed è onere del creditore comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità (se omesse queste indicazioni, le comunicazioni si effettueranno presso la Cancelleria).

DOVE

Per ammissione al passivo:

  • rivolgersi al professionista nominato dal Tribunale come curatore fallimentare.

Per ricevere informazioni riguardanti l’istanza:

  • Cancelleria Fallimentare – III piano – Stanza 303
    • Responsabile: dott. Giovanni SISTO.

COSTI

Esente da contributo unificato.

TEMPI

Entro due mesi circa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Artt.93 (ammissione tempestiva) e 101 (ammissione tardiva) Legge Fallimentare;
  • decr Lgs. n.5 del 9 Gennaio 2006 e Decr Lgs n. 169 de 12.09.2007.