Istanza di fallimento
COS’È
È l’atto con il quale si richiede la dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale.
CHI
L’istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:
- uno o più creditori;
- debitore;
- Pubblico Ministero.
- l’erede nel caso di imprenditore defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
COME
L'istanza si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.
Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato in Italia, laddove l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.
Se l’istanza è presentata dal creditore, l’istanza deve essere inviata via PEC tramite ausilio di un avvocato.
DOCUMENTAZIONE
- Istanza di fallimento secondo i Modelli:
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All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificato visure Camere di Commercio (obbligatorio);
- certificato camerale sui protesti (eventuale);
- copia ultimo bilancio ovvero situazione patrimoniale aggiornata;
- titolo, in originale o copia autentica, a fondamento del credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, etc.).
DOVE
Cancelleria Fallimentare – III piano – Stanza 303
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO.
COSTI
- € 98,00 contributo unificato;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
Quattro mesi circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Artt.1 e sgg. legge Fallimentare;
- decr. lgs. n.5 del 9 Gennaio 2006;
- decr. lgs n. 169 del 12.09.2007.