Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
COS’È
Consente la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
CHI
Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
COME
L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale nel cui territorio è avvenuto il decesso.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, a tal fine l’interessato deve presentare istanza di inventario.
È anche possibile autocertificare nel corso dell’istanza stessa i chiamati alla successione (evitando il costo della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio presentata a parte).
La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in Cancelleria.
DOCUMENTAZIONE
- Moduli per accettazione di eredità con beneficio di inventario:
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All’istanza deve essere allegata, previo pagamento dei diritti, la seguente documentazione:
- autocertificazione con data e luogo del decesso;
- copia del testamento registrato;
- documento di identità e codice fiscale.
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III piano – Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTI
- € 16,00 marca da bollo per il verbale di accettazione;
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€ 16,00 marca da bollo e
- € 11,54 per la copia conforme (rilascio entro 5 giorni) o
- € 34,62 (rilascio a vista);
- versamento per trascrizione € 294,00 da fare subito dopo l’atto (il versamento per accettazione deve contenere il numero dell’atto) tramite modello F23 da ritirare in Banca o presso gli Uffici Postali.
TEMPI
Immediati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 471 c.c.;
- art. 472 c.c.;
- art. 473 c.c.;
- artt. 484 e sgg. c.c..