Modifiche delle condizioni di separazione/divorzio
COS’È
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.
Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere definitivo e sono per loro natura sempre modificabili.
È possibile modificare tanto le statuizioni relative all'assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole ed alla casa familiare.
La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio.
Tale istituto può essere richiesto sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale, che in caso di divorzio consensuale o giudiziale.
CHI
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.
Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere definitivo e sono per loro natura sempre modificabili.
È possibile modificare tanto le statuizioni relative all'assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole ed alla casa familiare.
La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio.
Tale istituto può essere richiesto sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale, che in caso di divorzio consensuale o giudiziale.
COME
La modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l'introduzione di un ricorso tramite l’assistenza di un legale.
Il provvedimento adottato sarà un decreto.
DOCUMENTAZIONE
Ricorso redatto da un legale il quale deve necessariamente assistere le parti.
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III Piano - Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTO
€ 98,00 contributo unificato.
TEMPI
Quattro mesi circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.710 c.p.c..