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Impugnazioni

COS’È

L’impugnazione è la richiesta rivolta ad un Giudice diverso da quello che ha emesso un provvedimento, al fine di ottenere la riforma o l’annullamento di un determinato provvedimento (sentenza, ordinanza).

Sulla richiesta di impugnazione decide la Corte di Appello in caso di appello, la Corte di Cassazione in caso di ricorso per cassazione.

CHI

L’impugnazione può essere presentata da:

  • l’imputato;
  • il difensore munito di procura speciale;
  • la parte civile limitatamente agli interessi civili;
  • il Pubblico Ministero;
  • il Procuratore Generale.

Nel caso di riesame di misure cautelari reali, anche la persona interessata (proprietario o usufruttuario del bene in sequestro).

COME

L’impugnazione si propone con atto scritto presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento.

La dichiarazione di impugnazione può essere presentata anche davanti al cancelliere del Tribunale e del Giudice di Pace del luogo in cui le parti private si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui in cui è stato emesso il provvedimento.

L’impugnazione può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata, in tal caso la data di impugnazione coincide con la data di spedizione della raccomandata.

DOCUMENTAZIONE

L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati:

  • il provvedimento impugnato;
  • la data del provvedimento impugnato;
  • il Giudice che lo ha emesso;
  • le richieste;
  • i capi della decisione cui si riferisce l’impugnazione.

Le parti devono depositare, presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato:

  • 6 copie dell’atto di impugnazione in caso di appello;
  • 9 copie in caso di ricorso per cassazione,

più le copie occorrenti per la notifica dell’impugnazione alle parti private.

L’impugnazione può essere presentata anche in fase di indagini preliminari

DOVE

In base alla Cancelleria che detiene il fascicolo:

  • Ufficio Impugnazioni – I piano – Stanza 105

COSTO

  • Esente da contributo e da spese.
  • Nel caso di mancato  deposito del numero di copie previsto, provvede la Cancelleria alle spese di chi ha presentato l’impugnazione. In tal caso i diritti di cancelleria sono triplicati;
  • Nel caso in cui l’impugnazione è richiesta dalla parte civile, è richiesto il pagamento di una marca da bollo per diritti forfettizzati pari a €27,00

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Artt. 568 e sgg. c.p.p.;
  • artt. 163-164-165-166. Disp.att..