Incidente di esecuzione
COS’È
L’incidente di esecuzione presuppone un’attività di intervento durante la fase esecutiva (dopo l’emissione della sentenza). Peraltro, lo stesso PM o le parti interessate, sempre nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, possono, altresì, adire il Giudice dell’esecuzione per ottenere talune decisioni quali:
- richieste di indulto o amnistia;
- richieste di estinzione del reato;
- richiesta di reato continuato per sentenza precedente;
- richieste varie nella fase di esecuzione dei decreti penali di condanna e delle sentenze.
CHI
Le richieste possono essere eseguite da:
- PM;
- condannati;
- difensori degli stessi.
COME
L’istanza di indulto può essere presentata per i reati commessi fino alla data del 02/05/2006, e l’indulto può essere concesso soltanto:
- per pene detentive non superiori a 3 anni;
- per pene pecuniarie non superiori ad € 10.000,00.
L’istanza di estinzione del reato può essere presentata trascorso il termine di 5 anni per i delitti e di 2 anni per le contravvenzioni, a condizione che nei predetti termini il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.
DOCUMENTAZIONE
Gli incidenti di esecuzione devono essere richiesti mediante deposito dell’istanza.
DOVE
In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:
- Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104
- Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 002
In caso di più sentenze per reato continuato, il Giudice competente è quello che ha emesso la sentenza divenuta esecutiva per ultima (anche se di un luogo differente alla residenza del condannato).
COSTO
Esente da contributo e da spese.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- L. 241/2006, artt. 445 – 460 c.p.p.;
- artt. 665 e sgg c.p.p..