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Incidente di esecuzione

COS’È

L’incidente di esecuzione presuppone un’attività di intervento durante la fase esecutiva (dopo l’emissione della sentenza). Peraltro, lo stesso PM o le parti interessate, sempre nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, possono, altresì, adire il Giudice dell’esecuzione per ottenere talune decisioni quali:

  • richieste di indulto o amnistia;
  • richieste di estinzione del reato;
  • richiesta di reato continuato per sentenza precedente;
  • richieste varie nella fase di esecuzione dei decreti penali di condanna e delle sentenze.

CHI

Le richieste possono essere eseguite da:

  • PM;
  • condannati;
  • difensori degli stessi.

COME

L’istanza di indulto può essere presentata per i reati commessi fino alla data del 02/05/2006, e l’indulto può essere concesso soltanto:

  • per pene detentive non superiori a 3 anni;
  • per pene pecuniarie non superiori ad € 10.000,00.

L’istanza di estinzione del reato può essere presentata trascorso il termine di 5 anni per i delitti e di 2 anni per le contravvenzioni, a condizione che nei predetti termini il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.

DOCUMENTAZIONE

Gli incidenti di esecuzione devono essere richiesti mediante deposito dell’istanza.

DOVE

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:

  • Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104
  • Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 002

In caso di più sentenze per reato continuato, il Giudice competente è quello che ha emesso la sentenza divenuta esecutiva per ultima (anche se di un luogo differente alla residenza del condannato).

COSTO

Esente da contributo e da spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • L. 241/2006, artt. 445 – 460 c.p.p.;
  • artt. 665 e sgg c.p.p..