Richiesta di estinzione del reato
COS’È
Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento o con decreto penale, la legge prevede che il reato si estingua per effetto del decorrere del tempo, a certe condizioni.
La richiesta in questione è finalizzata all’ottenimento della declaratoria di estinzione del reato da parte del Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna.
Infatti, l'interessato può fare ricorso al Giudice dell'esecuzione; se lo stesso accoglie l’istanza e dichiara estinto il reato ai sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 c.p.p., la sentenza è inserita direttamente dal Casellario competente sul SIC (Sistema Informativo Casellario). Non possono essere richieste copie dei certificati dai privati.
La scheda del Casellario non viene eliminata per effetto della eventuale dichiarazione di estinzione, ma si determina soltanto un’annotazione che compare di seguito all’indicazione degli estremi della sentenza.
CHI
La persona condannata con sentenza di patteggiamento o con decreto penale, trascorso il termine di:
- 5 anni, se la condanna riguarda un delitto;
- 2 anni, se la condanna riguarda una contravvenzione.
È inoltre richiesto che, nei termini sopra indicati, il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.
COME
Presentare istanza presso l’ufficio competente.
DOCUMENTAZIONE
L’istanza deve essere scritta in carta libera contenente necessariamente:
- i dati anagrafici del richiedente;
- gli estremi del provvedimento del quale si chiede l’estinzione.
È preferibile allegare un Certificato del Casellario Giudiziale aggiornato.
DOVE
In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:
- Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104
- Esente da contributo e da ogni altra imposta.Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 001
COSTO
Esente da contributo e da ogni altra imposta.
TEMPI
Entro una settimana dalla richiesta.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 445 c.p.p. , 2° comma c.p.p..