Richiesta di liquidazione per il custode
COS’È
Il custode nominato deve presentare richiesta di liquidazione dopo il termine dell’espletamento della sua prestazione.
Sulla richiesta provvede il Giudice avanti cui l’atto è stato compiuto seguendo le tabelle previste dalla legge.
CHI
La richiesta può essere effettuata dal custode di beni sottoposti a sequestro.
COME
Il custode deve depositare la propria istanza di liquidazione, compilando il modello predisposto (modulo liquidazione custode).
È possibile effettuare la richiesta anche via web attraverso il sito del Ministero, all'indirizzo web https://lsg.giustizia.it/, compilando le istanze SIAMM direttamente on line, cioè senza bisogno di installare un software nel proprio computer.
Una volta compilata e inviata via web, l'istanza potrà essere stampata e quindi consegnata, unitamente alla documentazione occorrente, anche tramite posta, alla Cancelleria di competenza, che provvederà quindi ad acquisirla per gli adempimenti successivi relativi alla liquidazione.
All'esito della acquisizione da parte della Cancelleria dell'istanza cartacea e la relativa documentazione, il professionista potrà controllare il corso della propria richiesta via web dopo aver effettuato il login con i propri dati su https://lsg.giustizia.it.
DOCUMENTAZIONE
- Modulo “Istanza di liquidazione del custode”.
DOVE
Il decreto di liquidazione deve essere richiesto presso il Magistrato. Successivamente viene liquidato da:
- Ufficio Spese di Giustizia – I piano – Stanza 107
COSTO
Esente da contributo.
TEMPI
Il termine fissato per la richiesta è di 100 giorni dal deposito della consulenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico Spese di giustizia DPR 115/2002.