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Divorzio Giudiziale

COS’È

Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo.

Le persone separate da 3 anni (che si contano dalla data dell'udienza presidenziale di separazione consensuale o giudiziale), possono chiedere il divorzio ed ottenere la:

  • "cessazione degli effetti civili del matrimonio", se si tratta di matrimonio religioso;
  • lo "scioglimento del matrimonio" se si tratta di matrimonio celebrato con rito civile.

La procedura è esente dal pagamento di bolli giudiziari o diritti di cancelleria.

Per proporre domanda di divorzio giudiziale è necessaria l'assistenza di un legale.

CHI

Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge e si instaura una vera e propria lite giudiziale.

COME

L’iter del divorzio giudiziale è avviato da uno solo dei coniugi che presenta la domanda al Presidente del Tribunale.

Quest’ultimo stabilisce la convocazione dell'altro coniuge, il quale avanzerà le sue richieste.

Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue avanti al Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti.

Alla fine, il Tribunale pronuncerà la sentenza.

Il procedimento è del tutto uguale a quello per la separazione giudiziale.

DOCUMENTAZIONE

  • Ricorso da presentare tramite l’assistenza di un avvocato.

I documenti da presentare unitamente alla domanda sono:

  • copia integrale dell’atto di matrimonio;
  • certificato di stato di famiglia e residenza dei coniugi;
  • copia conforme al verbale di comparizione davanti al Presidente del Tribunale e copia omologa della separazione/sentenza di separazione;
  • in caso di richiesta di contributo di mantenimento dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
  • modello ISTAT M253.

DOVE

Cancelleria Contenzioso Ordinario – III piano – Stanza 304

  • Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
  • Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e sig.ra Lisa TORMENA.

COSTI

TEMPI

Tempo medio di definizione delle cause civili pari a un anno circa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 898 del 1 Dicembre 1970.