Ricorso per ingiunzione
COS’È
È l'ordine dato dal Giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni).
Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
È competente il Giudice di pace fino al valore di € 5.000,00.
CHI
Tale provvedimento viene richiesto dal creditore di una somma o da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile con l’assistenza di un avvocato.
COME
Viene emesso su richiesta del creditore dando prova scritta del credito.
È possibile ottenere il decreto:
- quando vi sia una prova scritta del diritto che si vuol far valere;
- quando il credito riguarda onorari di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo;
- quando il credito riguarda onorari di notai o altri professionisti che applicano tariffari approvati (iscritti quindi ad albi e/o ordini).
L'ingiunzione può essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da una condizione: in tal caso il richiedente/creditore deve provare l'avvenuto adempimento da parte sua della propria prestazione.
DOCUMENTAZIONE
Il ricorso per ingiunzione deve contenere le seguenti informazioni:
- l’ufficio giudiziario a cui ci si rivolge;
- le parti;
- l’oggetto;
- le ragioni della domanda;
- le conclusioni.
Occorre, inoltre:
- indicare e allegare le prove documentali;
- indicare il domicilio del ricorrente che, se ci si serve di un avvocato, potrà essere anche lo studio di quest’ultimo.
DOVE
Cancelleria Contenzioso Ordinario – III piano – Stanza 304
- Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
- Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e sig.ra Lisa TORMENA.
COSTI
- Contributo unificato al 50% rispetto al valore della causa;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
10 giorni circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt.633 e sgg. c.p.c..