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Ricorso per ingiunzione

COS’È

È l'ordine dato dal Giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni).

Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

È competente il Giudice di pace fino al valore di € 5.000,00.

CHI

Tale provvedimento viene richiesto dal creditore di una somma o da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile con l’assistenza di un avvocato.

COME

Viene emesso su richiesta del creditore dando prova scritta del credito.

È possibile ottenere il decreto:

  • quando vi sia una prova scritta del diritto che si vuol far valere;
  • quando il credito riguarda onorari di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo;
  • quando il credito riguarda onorari di notai o altri professionisti che applicano tariffari approvati (iscritti quindi ad albi e/o ordini).

L'ingiunzione può essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da una condizione: in tal caso il richiedente/creditore deve provare l'avvenuto adempimento da parte sua della propria prestazione.

DOCUMENTAZIONE

Il ricorso per ingiunzione deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’ufficio giudiziario a cui ci si rivolge;
  • le parti;
  • l’oggetto;
  • le ragioni della domanda;
  • le conclusioni.

Occorre, inoltre:

  • indicare e allegare le prove documentali;
  • indicare il domicilio del ricorrente che, se ci si serve di un avvocato, potrà essere anche lo studio di quest’ultimo.

DOVE

Cancelleria Contenzioso Ordinario – III piano – Stanza 304

  • Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
  • Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e sig.ra Lisa TORMENA.

COSTI

  • Contributo unificato al 50% rispetto al valore della causa;
  • € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.

TEMPI

10 giorni circa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt.633 e sgg. c.p.c..