Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato
COS’È
Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere:
- il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente;
- oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno.
CHI
Il ricorso è presentato dal coniuge avente diritto, accompagnato da legale.
COME
Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto tramite l’assistenza di un avvocato.
DOCUMENTAZIONE
- Ricorso da presentare tramite avvocato.
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III Piano - Stanze 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTO
€ 98,00 contributo unificato.
TEMPI
Un mese circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 156 c. c.;
- art. 8 Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni.