Salta al contenuto

Divorzio congiunto

COS’È

Il divorzio congiunto può essere chiesto quando entrambi i coniugi sono d'accordo per l'ottenimento del divorzio e concordano le condizioni relative ai figli ed ai rapporti patrimoniali che lo regolano.

Le persone separate da 3 anni (che si contano dalla data dell'udienza presidenziale di separazione consensuale o giudiziale) possono chiedere il divorzio ed ottenere:

  • la "cessazione degli effetti civili del matrimonio", se si tratta di matrimonio religioso;
  • lo "scioglimento del matrimonio" se si tratta di matrimonio celebrato con rito civile.

La procedura è esente dal pagamento di bolli giudiziari o diritti di cancelleria.

Per chiedere il divorzio congiunto è necessario rivolgersi ad un legale, che può essere lo stesso per entrambi i coniugi.

Il ricorso deve essere corredato della nota di accompagnamento e dal modello ISTAT M253.

CHI

Il divorzio congiunto deve essere richiesto dai coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).

COME

È necessario presentare la domanda e un ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.

All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile).

Trattandosi di procedimento giurisdizionale, non è consentito far ricorso all’autocertificazione.

DOCUMENTAZIONE

Con la domanda, che va presentata in carta semplice, si propone un ricorso che deve contenere:

  • il Tribunale che deve pronunciarsi;
  • le generalità dei coniugi;
  • l’oggetto della domanda;
  • l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative conclusioni;
  • l’indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

I documenti da presentare unitamente alla domanda sono:

  • Modello “ISTAT M253 da compilare attentamente dalla sezione III);
  • copia integrale dell’atto di matrimonio;
  • certificato di stato di famiglia e residenza dei coniugi;
  • copia conforme al verbale di comparizione davanti al Presidente del Tribunale e copia omologa della separazione/sentenza di separazione;
  • in caso di richiesta del contributo di mantenimento occorre anche la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

DOVE

Cancelleria Contenzioso Ordinario – III piano – Stanza 304

  • Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
  • Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e sig.ra Lisa TORMENA.

COSTI

TEMPI

Tempo medio di definizione delle cause civili pari a quattro mesi circa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge del 1 Dicembre 1970, n. 898.