Divorzio congiunto
COS’È
Il divorzio congiunto può essere chiesto quando entrambi i coniugi sono d'accordo per l'ottenimento del divorzio e concordano le condizioni relative ai figli ed ai rapporti patrimoniali che lo regolano.
Le persone separate da 3 anni (che si contano dalla data dell'udienza presidenziale di separazione consensuale o giudiziale) possono chiedere il divorzio ed ottenere:
- la "cessazione degli effetti civili del matrimonio", se si tratta di matrimonio religioso;
- lo "scioglimento del matrimonio" se si tratta di matrimonio celebrato con rito civile.
La procedura è esente dal pagamento di bolli giudiziari o diritti di cancelleria.
Per chiedere il divorzio congiunto è necessario rivolgersi ad un legale, che può essere lo stesso per entrambi i coniugi.
Il ricorso deve essere corredato della nota di accompagnamento e dal modello ISTAT M253.
CHI
Il divorzio congiunto deve essere richiesto dai coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).
COME
È necessario presentare la domanda e un ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.
All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile).
Trattandosi di procedimento giurisdizionale, non è consentito far ricorso all’autocertificazione.
DOCUMENTAZIONE
Con la domanda, che va presentata in carta semplice, si propone un ricorso che deve contenere:
- il Tribunale che deve pronunciarsi;
- le generalità dei coniugi;
- l’oggetto della domanda;
- l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative conclusioni;
- l’indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
I documenti da presentare unitamente alla domanda sono:
- Modello “ISTAT M253” da compilare attentamente dalla sezione III);
- copia integrale dell’atto di matrimonio;
- certificato di stato di famiglia e residenza dei coniugi;
- copia conforme al verbale di comparizione davanti al Presidente del Tribunale e copia omologa della separazione/sentenza di separazione;
- in caso di richiesta del contributo di mantenimento occorre anche la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
DOVE
Cancelleria Contenzioso Ordinario – III piano – Stanza 304
- Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
- Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e sig.ra Lisa TORMENA.
COSTI
- € 43,00 contributo unificato;
- Per i costi relativi l’assistenza di un legale, consultare l’allegato “Tariffe Avvocati” (“Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”).
TEMPI
Tempo medio di definizione delle cause civili pari a quattro mesi circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge del 1 Dicembre 1970, n. 898.