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Richiesta copie atti giudiziari

COS’È

Le copie di atti giudiziari possono essere rilasciate a:

  • parti;
  • difensori costituiti delle parti;
  • più in generale, chiunque ne abbia comprovato interesse, con certificazione di conformità (autentiche) e senza certificazione di conformità.

Le copie possono essere rilasciate in forma esecutiva per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata.

Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.

Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.

Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente del Tribunale che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.

CHI

La richiesta può essere effettuata da chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.

COME

Per il rilascio delle copie è necessario fare richiesta presso la Cancelleria di riferimento mediante modulo.

DOCUMENTAZIONE

  • Modulo “Richiesta copie atti”.

DOVE

Si può richiedere presso tutte le Cancellerie, in relazione al tipo di affare trattato.

COSTI

Il costo del servizio varia a seconda del numero di pagine e dall’urgenza delle richieste di copia (v. Diritti di copia).

TEMPI

  • Entro due giorni in caso di urgenza;
  • entro cinque giorni negli altri casi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Artt. 743 – 746 c.p.c.;
  • artt. 2714 e 2719 c.c.;
  • artt. 116-117-118 e 243 c.p.p.;
  • art. 3 Legge n. 525 del 10 ottobre 1996 (diritti di cancelleria).