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Interdizione/Inabilitazione

COS’È

La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando la misura è necessaria per assicurarle adeguata protezione.

L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente, il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione.

Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone se stesso o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

Può essere inabilitato il cieco o sordomuto dalla nascita, del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

Di regola, il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito. Possono, infatti, ricoprire tale incarico:

  • il coniuge, purché non separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre;
  • la madre;
  • il figlio;
  • il fratello o la sorella;
  • comunque il parente entro il 4° grado.

In alternativa, il tutore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

CHI

La domanda può essere presentata:

  • dal coniuge;
  • dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro il 4° grado;
  • dagli affini entro il 2°;
  • dal Pubblico Ministero.

COME

La domanda deve essere presentata, con obbligatoria presenza del legale, presso il Tribunale del luogo dove l’interdicendo o l’inabilitando ha residenza o domicilio.

DOCUMENTAZIONE

  • Domanda;
  • alla domanda deve, altresì, essere presentata la documentazione comprovante i dati di nascita (atto integrale dell’atto di nascita) e residenza, nonché la documentazione medica disponibile.

DOVE

Cancelleria Contenzioso Civile – III Piano - Stanza 304

  • Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
  • Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e Lisa TORMENA.

COSTI

  • Esente da contributo unificato;
  • € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.

TEMPI

6 mesi circa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Artt. 58 e sgg. c. c.;
  • artt.726 e 190 c.p.c..