Interdizione/Inabilitazione
COS’È
La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando la misura è necessaria per assicurarle adeguata protezione.
L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente, il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione.
Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone se stesso o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
Può essere inabilitato il cieco o sordomuto dalla nascita, del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Di regola, il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito. Possono, infatti, ricoprire tale incarico:
- il coniuge, purché non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il padre;
- la madre;
- il figlio;
- il fratello o la sorella;
- comunque il parente entro il 4° grado.
In alternativa, il tutore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
CHI
La domanda può essere presentata:
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il 4° grado;
- dagli affini entro il 2°;
- dal Pubblico Ministero.
COME
La domanda deve essere presentata, con obbligatoria presenza del legale, presso il Tribunale del luogo dove l’interdicendo o l’inabilitando ha residenza o domicilio.
DOCUMENTAZIONE
- Domanda;
- alla domanda deve, altresì, essere presentata la documentazione comprovante i dati di nascita (atto integrale dell’atto di nascita) e residenza, nonché la documentazione medica disponibile.
DOVE
Cancelleria Contenzioso Civile – III Piano - Stanza 304
- Responsabile: sig.ra Maria ZUCCARO;
- Addetti: sig.ra Caterina ANDREACCHIO e Lisa TORMENA.
COSTI
- Esente da contributo unificato;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
6 mesi circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Artt. 58 e sgg. c. c.;
- artt.726 e 190 c.p.c..