Amministrazione di sostegno
COS’È
È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte alle esigenze di varie tipologie di persone non autonome:
- anziani;
- disabili fisici o psichici;
- alcolisti, tossicodipendenti;
- malati gravi e terminali;
- persone colpite da ictus, etc.
L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito.
Possono, infatti, essere nominati amministratore di sostegno:
- il coniuge, purché non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il padre;
- la madre;
- il figlio;
- il fratello o la sorella;
- comunque il parente entro il 4° grado.
In alternativa, l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l’attività economica del beneficiario, predisponendo inoltre un inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario.
CHI
La domanda può essere presentata:
- dall'interessato;
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il 4° grado;
- dagli affini entro il 2° grado;
- dal tutore o curatore;
- dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.
COME
Con domanda al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.
In caso di mancata comparizione dell'interessato, il Giudice Tutelare dispone l’audizione del beneficiario presso il domicilio.
In caso di necessità, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori e urgenti per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.
DOCUMENTAZIONE
- Modulo “Istanza di nomina amministratore di sostegno”;
-
a corredo dell’istanza occorre presentare:
- certificato di nascita del beneficiario;
- certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario di raggiungere il Tribunale;
- documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative) del beneficiario;
- documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.
Per la predisposizione del rendiconto e dell’inventario:
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III piano – Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTO
- Esente da contributo unificato;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
Un mese circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004.