Atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato
COS’È
L’inabilitato può compiere gli atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali a condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per altri atti è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale, come per esempio:
- vendita beni immobili e beni mobili;
- costituzione pegni o ipoteche;
- divisioni o promozione di relativi giudizi;
- compromessi e transazioni o accettazione di concordati.
CHI
Tali atti possono essere richiesti dalle parti interessate ad ottenere l’autorizzazione.
COME
Per gli atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato va presentata apposita domanda al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore emancipato o dell’inabilitato.
DOCUMENTAZIONE
Istanza, tramite moduli:
- “Richiesta di vendita immobile eredità in favore dell’inabilitato”;
- “Richiesta per vendita immobile di proprietà in favore dell’inabilitato”.
Occorre allegare a seconda dei casi la seguente documentazione:
- documentazione della somma da riscuotere e/o originale dell’atto di quietanza;
- documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;
- eventuale testamento;
- documentazione sulla passività dell’eredità;
- perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell’immobile da vendere e da acquistare;
- atti di causa;
- perizia asseverata di valutazione dell’impresa;
- eventuale documentazione ulteriore relativa all’atto da compiere.
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III piano – Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTO
- Esente da contributo unificato;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
10 giorni circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 375 c.c.;
- art. 394 c.c.;
- art.424 c.c..