Apposizione e rimozione dei sigilli sui beni ereditati
COS’È
È una procedura d’urgenza che serve a salvaguardare il patrimonio del defunto nell’interesse degli aventi diritto, quando i beni ereditari restino incustoditi o quando siano nel possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni tra i coeredi.
CHI
Può essere richiesta:
- dagli eredi;
- dai creditori;
- dall’esecutore testamentario;
- da persone coabitanti con il defunto in caso di assenza degli eredi.
COME
L'istanza si propone mediante ricorso da depositare presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il Giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.
Delle cose che possono deteriorarsi, il Giudice può ordinare, con decreto, la vendita immediata incaricando un commissionario. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il Giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
Se qualcuno degli eredi è incapace, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.
DOCUMENTAZIONE
- Ricorso secondo i Moduli:
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Al ricorso occorre allegare la seguente documentazione:
- autocertificazione data e luogo della morte;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione;
- copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III piano – Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTI
- € 98,00 contributo unificato;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
15 giorni circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.705 e sgg. c.c..