Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi
COS’È
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.
Entrano automaticamente in comunione i seguenti beni:
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio;
- gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali.
I beni personali sono quelli:
- di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
- acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
- di stretto uso personale;
- necessari all’esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione);
- ottenuti a titolo di risarcimento;
- acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio).
Per l’amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:
- disgiuntamente ad entrambi i coniugi per l’amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà);
- congiuntamente ad entrambi i coniugi per l’amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
CHI
L’ autorizzazione può essere richiesta da uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell’altro per gli atti di straordinaria amministrazione.
COME
Deve essere presentata apposita istanza al Tribunale del circondario di residenza / domicilio della famiglia.
L’istanza può essere proposta a condizione che:
- l’atto sia necessario per l’interesse della famiglia;
- l’atto sia necessario per l’azienda che fa parte della comunione.
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III piano – Stanze 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTO
- € 98,00 contributo unificato;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
6 mesi circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt.180 sgg. c.c.