Cancellazione dei Protesti in caso di usura
COS’È
La vittima del delitto di usura, che abbia subito il protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del delitto, direttamente o per interposta persona, se l'imputato viene rinviato a giudizio, può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto.
CHI
La richiesta deve essere presentata dal soggetto, vittima di usura, che abbia subito il protesto.
COME
La sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto si chiede con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.
Il Presidente del Tribunale provvede con decreto non impugnabile.
DOCUMENTAZIONE
- Istanza di sospensione del protesto con Modello “Protesti cambiari – sospensione e cancellazione”.
Alla domanda (in carta bollata) deve essere allegata la copia autentica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato del reato di usura (oppure sentenza di condanna).
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III Piano - Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTO
- € 98,00 contributo unificato;
- € 27,00 diritti forfettizzati per notifiche.
TEMPI
10 giorni circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n.108 del 7 Marzo 1996.