Dichiarazione di morte presunta
COS’È
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia.
L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.
La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.
CHI
La dichiarazione può essere presentata da:
- i presunti successori legittimi;
- il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale;
- i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.
COME
La domanda deve essere presentata al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.
DOCUMENTAZIONE
-
Modulo “Ricorso per dichiarazione di morte presunta” nel quale devono essere indicati:
- il nome;
- il cognome;
- la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale;
-
Alla domanda deve essere altresì allegata la seguente documentazione:
- atto di nascita;
- certificato storico di residenza;
- certificato di irreperibilità dello scomparso;
- verbali di ricerche delle Forze dell’Ordine e loro esito.
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III Piano - Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTO
- Esente da contributo unificato;
-
i costi successivi si riferiscono a:
- copia autentica della sentenza;
- spese del legale;
- pubblicazioni su giornali e G.U..
TEMPI
6 mesi circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Artt.58 sgg. c.c.;
- artt.726 e 190 c.p.c..