Lodo arbitrale
COS’È
Le parti possono concordare (compromesso, clausola compromissoria, convenzione di arbitrato in materia non contrattuale) di far decidere da arbitri le controversie che possono tra loro insorgere, purché non abbiano ad oggetto diritti indisponibili.
L'arbitro è il soggetto privato al quale le parti affidano, tramite stipulazione della convenzione arbitrale, il potere di decidere in merito a controversie presenti o future, sottraendole al Giudice ordinario.
Il lodo è la decisione con cui gli arbitri, esaminati gli elementi rilevanti della controversia emersi dagli atti e dai documenti prodotti nel corso del procedimento, accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti in base a motivazioni di diritto oppure, se previsto nella convenzione arbitrale, di equità.
Le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.
CHI
La parte o un procuratore speciale munito di specifica procura.
COME
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali e danno comunicazione dello stesso a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
DOCUMENTAZIONE
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza con:
- Modulo “Istanza di esecuzione del lodo arbitrale”.
In aggiunta è necessario depositare il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella Tribunale del circondario in cui si trova la sede dell'arbitrato.
Ai fini del deposito del lodo arbitrale occorre la seguente documentazione:
- la copia del lodo in bollo;
- il contratto contenente la clausola compromissoria (atto di data antecedente il lodo da cui risulti la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le loro controversie) in originale o copia conforme;
- gli atti (copia informe) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal Presidente del Tribunale, la copia del decreto) e comunicazione alle parti degli stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex art 825 c.p.c.;
- l’indicazione (oltre all’eventuale domicilio eletto) della residenza delle parti.
DOVE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – III Piano – Stanza 308
- Responsabile: dott. Giovanni SISTO;
- Addetto: sig.ra Rosanna ANTONACCI.
COSTO
- € 98,00 contributo unificato;
- € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
10 giorni circa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 820 e sgg. c.p.c.