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Oblazione della notifica del decreto penale

COS’È

L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad un’obbligazione amministrativa.

In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:

  • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.);
  • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.).

CHI

La richiesta può essere effettuata dall’imputato che ne abbia interesse o dal suo difensore prima dell’emissione del decreto del PM.

COME

Negli stessi termini per proporre opposizione (15 giorni dalla data di notifica del decreto penale), l’imputato può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione.

Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice fissa la somma da versare e ne fa dare notizia al richiedente. Quest’ultimo ritira in Cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente le seguente informazioni:

  • i dati del procedimento;
  • la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione;
  • le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa;
  • le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero;
  • i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate).

Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare in Cancelleria una delle copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto bancario o dell’Ufficio Postale in cui ha eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato.

DOCUMENTAZIONE

Presentare la domanda di oblazione con:

DOVE

La richiesta di oblazione deve essere effettuata:

  • In fase di indagine preliminare:

Segreteria del P.M. che ha in carico il fascicolo

  • Dopo la conclusione delle indagini:

Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 001

  • Nella fase dibattimentale solo se richiesta per citazione diretta:

Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104

COSTO

Le spese previste sono:

  • la sanzione amministrativa;
  • le spese di procedimento:
    • fisse, pari a € 80,00 per ciascun imputato;
    • sopravvenute, che vengono affrontate solidalmente dagli imputati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt.162 e 162 bis c.p..