Salta al contenuto

Ammissione a lavori di pubblica utilità

COS’È

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province,  i Comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta dal condannato in tutta Italia e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Il ragguaglio della pena pecuniaria è di € 250,00 per un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività lavorativa, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati.

CHI

L’istanza può essere promossa da qualunque condannato per specifici reati. In particolare, i reati possono riguardare:

  • guida in stato di ebrezza;
  • guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità.

Non possono fare richiesta coloro che hanno provocato un incidente stradale o hanno prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.

L’assistenza di un difensore è indispensabile.

COME

Il difensore deve prendere contatti con il responsabile del progetto all’interno dell’ente convenzionato, concordando la tipologia di lavoro e l’orario.

L’ente può rifiutare la disponibilità all’inserimento, nel caso non ritenesse la persona adeguata al tipo di lavoro proposto.

Raggiunto l’accordo tra la parte e l’ente gli stessi redigono una dichiarazione di disponibilità per consentire al Giudice di prendere la decisione in merito alla sostituzione la pena.

DOCUMENTAZIONE

Raggiunto l’accordo tra la parte e l’ente gli stessi redigono una dichiarazione di disponibilità per consentire al Giudice di prendere la decisione in merito alla sostituzione la pena.

DOVE

In base alla Cancelleria che detiene il fascicolo:

  • Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104
  • Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 004

COSTO

Esente da contributo e da ogni altra imposta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 54 del d.lgs 274/2000.

Caricamento...