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Richiesta di informazioni e copie atti su procedimenti penali pendenti

COS’È

La persona soggetta alle indagini o l’imputato possono accedere agli atti depositati direttamente o tramite il loro difensore.

Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza questa fase.

Informazioni e copie di atti possono tuttavia essere fornite al cittadino che non è parte del processo, solo nel caso in cui egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell’autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.

CHI

L’istanza può essere richiesta da:

  • persona soggetta alle indagini;
  • l’imputato;
  • il relativo difensore;
  • compagnie assicurative in caso di incidente stradale.

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

COME

Per il difensore o l’imputato la richiesta viene fatta:

  • verbalmente, per il rilascio di informazioni;
  • per iscritto, per il rilascio di copie (con allegata la marca da bollo),

previa esibizione di un documento d’identità.

Per tutti gli altri soggetti, in tutti i casi è necessaria un’istanza scritta e motivata in carta libera.

DOCUMENTAZIONE

Presentare il modulo:

DOVE

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:

  • Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104
  • Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 001

COSTO

Il costo varia a seconda del numero di pagine dell’atto e della tipologia di richiesta con o senza urgenza (vedi Tariffe Diritti di Copia).

TEMPI

La copia del procedimento viene rilasciata:

  • Richiesta con urgenza: entro 3 giorni lavorativi;
  • Richiesta senza urgenza: oltre 3 giorni lavorativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.116 c.p.p..