Richiesta di informazioni e copie atti su procedimenti penali pendenti
COS’È
La persona soggetta alle indagini o l’imputato possono accedere agli atti depositati direttamente o tramite il loro difensore.
Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza questa fase.
Informazioni e copie di atti possono tuttavia essere fornite al cittadino che non è parte del processo, solo nel caso in cui egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell’autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.
CHI
L’istanza può essere richiesta da:
- persona soggetta alle indagini;
- l’imputato;
- il relativo difensore;
- compagnie assicurative in caso di incidente stradale.
L’assistenza di un difensore è facoltativa.
COME
Per il difensore o l’imputato la richiesta viene fatta:
- verbalmente, per il rilascio di informazioni;
- per iscritto, per il rilascio di copie (con allegata la marca da bollo),
previa esibizione di un documento d’identità.
Per tutti gli altri soggetti, in tutti i casi è necessaria un’istanza scritta e motivata in carta libera.
DOCUMENTAZIONE
Presentare il modulo:
DOVE
In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:
- Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104
- Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 001
COSTO
Il costo varia a seconda del numero di pagine dell’atto e della tipologia di richiesta con o senza urgenza (vedi Tariffe Diritti di Copia).
TEMPI
La copia del procedimento viene rilasciata:
- Richiesta con urgenza: entro 3 giorni lavorativi;
- Richiesta senza urgenza: oltre 3 giorni lavorativi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.116 c.p.p..