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Richiesta riesame misure cautelari

COS’È

Tutte le misure cautelari, sia personali che reali (sequestri di beni), sono impugnabili con il mezzo del riesame (art. 309-322 c.p.p) o dell’appello (310-322 bis c.p.p.).

Il riesame consiste nell’impugnazione contro ordinanze di applicazione di misure cautelari personali e reali.

Le misure cautelari personali si suddividono in misure coercitive e misure interdittive.

Le misure coercitive si sostanziano in:

  • custodiali (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in luogo di cura);
  • non custodiali (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla PG, divieto o obbligo di dimora).

Contro le misure interdittive (sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali), è esperibile sempre e solo il residuale mezzo dell’appello.

Non sono soggette a riesame, ma ad appello, le ordinanze che ai sensi dell’art. 299 c.p.p. modificano, sostituiscono, estinguono (mediante revoca) o ripristinano misure in precedenza già applicate.

CHI

Legittimata a richiedere il riesame è unicamente la difesa (imputato e difensore), in quanto unica titolare dell’interesse a dolersi dell’ordinanza applicativa della misura.

Il PM può, invece, proporre appello avverso ordinanze del GIP che rigettano o accolgono parzialmente le sue richieste.

COME

  • Misure cautelari reali:
    • Depositare l’istanza presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta.
  • Misure cautelari personali:
    • Di competenza del Tribunale della Libertà di Torino. È comunque possibile depositare l’istanza presso il Tribunale di Aosta che provvederà poi alla trasmissione della richiesta al Tribunale della Libertà di Torino.

Per entrambe, la richiesta scritta di riesame va presentata entro dieci giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento e non necessita di motivi a sostegno, a differenza dell’appello che va, invece, motivato.

DOVE

Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104

COSTO

Esente da contributo e da ogni altra imposta.

TEMPI

In caso di riesame, la decisione del Tribunale deve essere depositata in Cancelleria nel termine perentorio di 10 giorni dalla data della ricezione degli atti trasmessigli dal Giudice che ha emesso la misura, pena la perdita dell’efficacia della stessa.

Nel caso delle misure cautelari reali, si ha da parte del Tribunale di Aosta il dissequestro e la restituzione del bene sequestrato oppure la conferma del sequestro.

In caso di appello, il Tribunale decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti. Il superamento di tale termine non comporta, però, la perdita di efficacia della misura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 309 e sgg. c.p.p.;
  • artt. 316 e sgg. c.p.p..