Salta al contenuto

Richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria

COS’È

È la richiesta per ottenere la rateizzazione della pena inflitta con decreto penale, nel caso di impossibilità di  pagamento in unica soluzione o di difficoltà economiche.

La richiesta deve essere fatta:

  • se la sentenza non è ancora esecutiva, al Magistrato di competenza contestualmente alla sentenza stessa;
  • nel momento successivo al procedimento, è possibile esclusivamente la richiesta di rateizzazione delle spese del procedimento stesso o la rateizzazione della pena pecuniaria presso il Tribunale di Sorveglianza.

Per la rateizzazione della pena pecuniaria dopo la condanna, è necessario presentare la richiesta di opposizione al decreto (vedi scheda “Opposizione al decreto penale”).

CHI

Il condannato può fare richiesta.

COME

Quando la sentenza non è esecutiva, la domanda, in carta semplice, deve essere indirizzata al Magistrato competente sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio quando il decreto penale non è ancora esecutivo.

L’interessato può farsi assistere da un avvocato di fiducia per redigere la domanda e partecipare all’udienza camerale o d’ufficio.

DOCUMENTAZIONE

DOVE

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:

  • Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104
  • Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 001

COSTO

Esente da contributo e da ogni altra imposta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 660, 3° c. c.p.p.;
  • art. 133 ter c.p.;
  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia, in particolare la parte VII dedicata alla riscossione;
  • legge 689/1981, art. 105.