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Ammissione al gratuito patrocinio (a spese dello stato) in materia civile

COS’È

È la richiesta per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

CHI

Per l’area civile, l'istanza può essere presentata dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. L’Ordine degli Avvocati invierà l’eventuale approvazione alla Cancelleria civile, che effettuerà un controllo successivo.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.369,24.

È necessario considerare che:

  • se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente;
  • ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva;
  • si tiene conto del solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. In particolare,  in caso di separazione o divorzio, si tiene conto del reddito del richiedente e delle persone che appartengono allo stesso stato di famiglia.

COME

L’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato nei viene proposta mediante istanza presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; si applica anche alla fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

DOVE

  • Segreteria Ordine degli Avvocati – Piano terra – Stanza 019

COSTO

Esente da contributo unificato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 75 DPR 115/02;
  • Art. 76 DPR 115/02;
  • Art. 77 DPR 115/02.