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Ammissione al gratuito patrocinio (a spese dello stato) in materia penale

COS’È

È la richiesta per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

CHI

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.369,24.

Per l’area penale, l’indagato, la persona che si vuole costituire parte civile nel processo possono richiedere direttamente al Tribunale il patrocinio a spese dello Stato tramite un difensore (può essere nominato un solo difensore di fiducia).

È necessario considerare che:

  • se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente;
  • ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva;
  • si tiene conto del solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

COME

L’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali viene proposta mediante istanza al Tribunale in cui ha luogo il procedimento.

L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; si applica anche alla fase dell'esecuzione, nel processo di revisione,  nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

DOVE

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:

  • Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 001

COSTO

Esente da contributo unificato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Artt. 90 e sgg. - Testo Unico Spese di Giustizia.