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Parametri di liquidazione degli avvocati

NOTE: Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati, di regola, fino all’80%, o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%. Per le controversie di valore superiore a € 520.000,00 fare riferimento alla tabella di riferimento.

  • Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067) (GU Serie Generale n.77 del 2-4-2014)

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  • Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B). (GU Serie Generale n.139 del 15-6-2002 - Suppl. Ordinario n. 126)

  • Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.». (14A06530) (GU Serie Generale n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

  • Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». (14A08767) (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)