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Richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria

COS’È

È la richiesta per ottenere la rateizzazione della pena inflitta con decreto penale, nel caso di impossibilità di pagamento, in unica soluzione o di difficoltà economiche.

La richiesta deve essere fatta:

  • se la sentenza non è stata ancora emessa, al Magistrato di competenza contestualmente alla sentenza stessa;
  • nel momento successivo alla sentenza, è possibile esclusivamente la richiesta di rateizzazione delle spese del procedimento stesso o la rateizzazione della pena pecuniaria presso il Tribunale di Sorveglianza.

Per la rateizzazione della pena pecuniaria dopo la condanna, è necessario presentare la richiesta di opposizione al decreto (vedi scheda 6.1.5. “Opposizione al decreto penale”).

Le rate non possono essere superiori a 30.

CHI

Può fare richiesta:

  • il condannato.

COME

Quando la sentenza non è esecutiva (prima che venga emanata la sentenza o il decreto del Giudice), la domanda, in carta semplice, deve essere indirizzata al Magistrato competente sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio quando il decreto penale non è ancora esecutivo.

L’interessato può farsi assistere da un avvocato per redigere la domanda e deve farsi assistere dallo stesso durante l’udienza.

DOCUMENTAZIONE

DOVE

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:

  • Cancelleria Dibattimento – I piano – Stanza 104
  • Cancelleria GIP/GUP – Piano terra – Stanza 002

COSTO

Esente da contributo e da ogni altra imposta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 660, 3° c. c.p.p.;
  • art. 133 ter c.p.;
  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle Spese di Giustizia, in particolare la parte VII dedicata alla riscossione;
  • legge 689/1981, art. 105.