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Come partecipare alle vendite

INFORMAZIONI

Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.

L’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, disponibili sui siti www.tribunale.aosta.giustizia.it e www.astalegale.net, forniscono informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie e sulle modalità di partecipazione alla vendita.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare.

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI VENDITE IMMOBILIARI

 

COME PARTECIPARE

Chiunque, eccetto il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, può partecipare alla vendita.

L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:

  • per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;

  • per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:

  • per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;

  • per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente da cui risultino l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita ovvero – qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato – entro le ore 13.00 del giorno immediatamente precedente. Nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura. L'offerta di acquisto non è efficace se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base d'asta

L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE

Il pagamento da parte dell’aggiudicatario dell’intero prezzo del bene aggiudicato nonché il versamento del fondo necessario a coprire le spese di trasferimento determinato dal professionista (e da quest’ultimo comunicato all’aggiudicatario entro 10 giorni dall’aggiudicazione), detratto l’importo già versato per cauzione, deve avere luogo entro il termine stabilito nell’avviso di vendita (termine entro il quale dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta operazione a saldo).

Resta salva la possibilità per l’offerente di indicare un termine più breve per il pagamento del saldo del prezzo, circostanza che verrà valutata ai fini dell’individuazione della migliore offerta.

Se dall’avviso di vendita l’immobile risulta gravato da un mutuo fondiario, l’aggiudicatario può subentrare al mutuo, pagando alla banca entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, accessori e spese.

Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni caso l’obbligo di versare direttamente alla banca, fino alla concorrenza del prezzo di aggiudicazione, l’ammontare precisato per capitale, interessi e spese.

E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 587 cpc..

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.

Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente poste a carico dell’aggiudicatario.